Certificazioni

R.L.S. - Roberto Carlini

La figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (r.l.s.) è stata, fin dal suo nascere, oggetto di analisi quanto alla sua legittimità giuridica. In tal senso ritroviamo orientata sia la dottrina che la giurisprudenza. Quanto alla natura sostanziale delle sue mansioni i commentatori si sono spesso limitati a richiamare le disposizioni di legge e a porre l’accento sulla doverosità della trasmissione dei piani di sicurezza da parte del datore di lavoro ancora una volta per l’intervenuta presa di posizione della giurisprudenza. Poco si è detto sulla variegata e articolata serie di compiti che la legge ha demandato a questo soggetto all’interno dell’organigramma delle figure deputate a realizzare, controllare e garantire il rispetto delle norme di sicurezza nell’ambiente di lavoro.

Una certa qual giustificazione, per altro non condivisibile sotto il profilo squisitamente operativo, potrebbe derivare dalla mancanza di una precisa responsabilità specie penale da parte del r.l.s. ove le sue mansioni non vengano realizzate. La realtà tuttavia potrebbe riservare riflessioni di ben altro genere specie alla luce delle poche ma determinanti modifiche introdotte con la legge 3 agosto 2007, n. 123.